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Le vostre domande – Novembre 2018

Pubblicato da quadrifoglio on 4 novembre 2018
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Quadrifoglio Immobiliare risponde

D. Ho acquistato un immobile che è stato ristrutturato nel 2018. L’ex proprietario ha dichiarato nell’atto notarile che avrebbe mantenuto la facoltà delle detrazioni fiscali. Nell’ipotesi di acquistare dei nuovi mobili, potrò usufruire del bonus mobili, anche se non ho effettuato la ristrutturazione dell’immobile medesimo?

R. Purtroppo la risposta è negativa, il soggetto che può usufruire del bonus deve essere lo stesso della detrazione della ristrutturazione. Ci deve essere una relazione tra colui che ha sostenuto le spese della ristrutturazione e colui che acquista i mobili.

D. In fase di ristrutturazione ho realizzato un ampliamento abusivo, cioè senza permesso di costruire, quindi senza titolo. Questo abuso mi permetterà di godere comunque del bonus riferite alle agevolazioni fiscali?

R. Le agevolazioni tributarie in assenza dei permessi di costruire e quindi in difformità del titolo abilitativo non permette di poter usufruire dei bonus. La violazione verrà accertata dagli uffici comunale anche in caso di interventi in edilizia libera.

D. Qual è l’altezza minima richiesta delle camere, dal pavimento al soffitto e che tolleraza è prevista?

R. L’altezza minima degli ambienti di un immobile ad uso abitativo è di 2,70 metri così come stabilisce il Dm Sanità del 5 luglio 1975. Tra le eccezioni sono previste per gli ambienti di servizio (corridoi, ripostigli) una altezza minima di 2,40metri; come pure per le abitazioni che si trovano sopra i 1000 metri slm (sopra il livello del mare), l’altezza minima richiesta scende a 2,55. Per quanto riguarda la tolleranza, l’unica consentita è del 2% di 2,70 metri, per cui non si può scendere al di sotto ai 2,646 metri.

D. Dopo aver sottoscritto un atto notarile per l’acquisto della casa, unica che possiedo, ho scoperto delle opere abusive non dichiarate nell’atto stesso, dove peraltro si dichiarava che l’immobile era privo di opere abusive. A chi mi devo rivolgere per fare annullare l’atto stesso?

R. La legge 47/1985 art. 40 stabilisce che tutti i contratti di compravendita immobiliare nei quali non viene dichiarato gli estremi della licenza a edificare o della concessione in sanatoria vengano dichiarati nulli. Il giudizio per ottenere tale nullità dell’atto di acquisto è di competenza del tribunale dove è sito l’immobile, come stabilito dell’articolo 21 del Codice di procedura civile.

D. Il proprietario dell’immobile che ho in affitto si rifiuta di riparare una parete che, per infiltrazione , crea umidità in una stanza con conseguente danneggiamento dei mobili e di tutto quello che vi è contenuto in essi. Posso sospendere il pagamento del canone?

R. No, non può sospendere il pagamento del canone anche se il proprietario si rifiuta di riparare il guasto. Lei considerato un carattere di intervento di urgenza, documentando e preventivamente comunicato al suo proprietario, può provvedere autonomamente, in modo che questi si attivi per il dovuto rimborso di quanto da lei speso per la riparazione.

a cura di Filippo Crocè