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Le vostre domande – Marzo 2020

Pubblicato da quadrifoglio on 14 marzo 2020
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Quadrifoglio Immobiliare risponde

D. La ripartizione dei consumi dell’acqua in un condominio è corretto suddividerlo in base ai millesimi? Tenendo conto anche che alcuni appartamenti sono adibiti a Bed & Breakfast con un consumo più alto rispetto ad una normale famiglia?

R. In base ad una sentenza della Corte di Cassazione n°17557/2014 le spese relative al consumo di acqua individuale devono essere ripartite in base all’effettivo consumo se è rilevabile oggettivamente e adeguatamente con strumentazione tecnica. Per far si, è consigliabile richiedere all’amministratore di convocare un’assemblea specifica per discutere e deliberare l’istallazione di contatori per sottrazione per ciascuna unità immobiliare servite dall’impianto di erogazione centrale. Per effettuare le relative letture si può anche nominare una società di servizi che si impegna al rilevamento dei consumi per ogni immobile per poi comunicarlo all’amministratore, che a sua volta provvederà al corretto ed effettivo riparto della spesa secondo l’effettivo consumo di ogni unità immobiliare.

D. L’Amministratore del nostro condominio non è proprietario dell’immobile che abita assieme alla moglie, e ha come titolo di studio il diploma di scuola media. Può continuare ad esercitare il l’incarico di amministratore del condominio?

R. No, non può farlo, o meglio per esercitarlo deve avere il titolo di scuola secondaria di secondo grado, aver frequentato il corso di formazione iniziale e una continua formazione periodica in materia di amministrazione condominiale. Resta sempre comunque l’obbligo della formazione documentata e certificata di almeno 15 ore annuali.

D. Siamo tre fratelli coeredi di una unità immobiliare , due di noi sono d’accordo nel procedere alla vendita, uno dei fratelli non e’ d’accordo ponendo tanti impedimenti. Come si può risolvere il problema?

R. Se non c’è accordo tra due o più coeredi di vendere l’immobile, per poi dividersi le rispettive e legittime quote, l’unica soluzione è promuovere una azione di divisione presso il Tribunale. In tal caso il prezzo sarà stabilito da un tecnico autorizzato,quale geometra, ingegnere, architetto comunque che abbia il titolo di valutatore, tra l’altro anche un agente immobiliare iscritto al Tribunale ove risiede, all’albo dei Consulenti Tecnico del Tribunale potrà (CTU) può rilasciare una perizia di stima immobiliare.

D. La convocazione da parte dell’amministratore del condominio quanto tempo prima deve comunicarli ai vari condomini e con quali mezzi?

R. L’avviso di convocazione deve essere comunicato a tutti i condomini almeno cinque giorni prima della data stabilita per l’assemblea; questo può essere trasmesso tramite raccomandate con ricevute di ritorno, via e-mail, fax comunque il mezzo potrà essere deciso, durante una assemblea condominiale, dagli stessi condomini.

a cura di Filippo Crocè