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Le vostre domande – Luglio 2019

Pubblicato da quadrifoglio on 14 luglio 2019
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Quadrifoglio Immobiliare risponde

D. Abbiamo nell’ultima assemblea votato la sostituzione dell’amministratore. La banca dove si è depositata la cassa del condominio si rifiuta di sostituire il nominativo del vecchio col nuovo amministratore, perché manca il libro dei verbali che è stato trattenuto dal vecchio amministratore. Si tratta di un comportamento corretto da parte della banca?

R. No, la banca non può rifiutarsi di sostituire il nominativo dell’amministratore. Questa va diffidata affinché provveda al passaggio del conto corrente al nuovo Amministratore e altra diffida anche al vecchio amministratore, invitandolo a consegnare la documentazione condominiale; in caso di rifiuto si può richiedere al tribunale un provvedimento d’urgenza per la consegna.

D. L’amministratore del palazzo dove abito ha esposto in bacheca una comunicazione condominiale dove sollecitava alcuni condomini al pagamento delle spese condominiali. Si tratta di un comportamento corretto?

R. No, sono comunicazioni riservate e non possono essere messe in bacheca, sia pure condominiale, è un comportamento molto scorretto che può avere anche risvolti penali. Legittimo è invece allegare al rendiconto l’elenco dei condomini morosi in occasione della assemblea.

D. Il compenso dell’amministratore è soggetto ad IVA?

R. Sì, se il soggetto svolge attività professionale come lavoro autonomo. Quando invece questo svolge in modo privato, non professionale, non è soggetto ad IVA. Il compenso viene stabilito in assemblea.

D. Dal terrazzo condominiale si è verificata una infiltrazione di acqua molto importante, tanto che i condomini degli appartamenti sottostanti hanno avuto gravi danni (muffe, mobili danneggiati, etc…). L’amministratore è intervenuto immediatamente dando incarico ad una ditta competente per riparare il danno e interrompere l’infiltrazione. Il costo di tale intervento è stato molto oneroso. Tant’è che alcuni condomini si rifiutano di riconoscere tale spesa in quanto non era stata concordata in assemblea. Si tratta di un rifiuto lecito?

R. No, l’amministratore ai sensi dell’articolo 1134 c.c. può (e deve) intervenire con opere che hanno carattere d’urgenza con il solo obbligo di relazionare ai condomini in occasione della prima assemblea. L’urgenza giustifica anche il costo.

Cogliamo l’occasione con l’avvicinarsi della pausa estiva di inviare a tutti i nostri clienti e lettori l’augurio di trascorrere un sereno e riposante periodo di vacanza.

a cura di Filippo Crocè