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Le vostre domande – Aprile 2019

Pubblicato da quadrifoglio on 7 aprile 2019
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Quadrifoglio Immobiliare risponde

D. Un Condomino dello stabile dove abito ha due cani e molto spesso sostano nel giardino condominiale. Si può vietare ai cani l’uso del giardino?

R. A seguito della L.220/2012 di riforma del condominio non è possibile vietare ad un condomino di tenere animali domestici. Per Quanto riguarda la sosta presso il giardino condominiale, una recente sentenza del Tribunale di Roma ha rigettato la pretesa di un condomino che richiedeva tale divieto.

D. Intendo affittare un immobile e desidero usufruire della tassa cosiddetta “cedolare secca”. Di cosa si tratta?

R. Si tratta di una tassa piatta, cioè non agganciata al proprio reddito di lavoro, pensione etc. ed a seconda del tipo di contratto a canone concordato la tassa sarà del 10% , se invece si preferisce un contratto a canone libero, la tassa sarà del 21% sul canone. Il primo, quello concordato, per essere valido dovrà corrispondere a determinati parametri stabiliti dai sindacati, inquilini e proprietari, che giusto dall’11/03/2018 hanno sottoscritto l’accordo finale. Il contratto concordato dovrà essere attestato ed approvata la validità dai sindacati stessi, altrimenti non si potrà registrare presso l’Agenzia delle Entrate. Nel secondo caso, canone libero, il contratto non dovrà sottostare ad alcuna attestazione. Comunque i nostri consulenti sono in grado di dare, se richiesto, tutte le ulteriori informazioni del caso.

D. Vista la mia età, ho 77 anni, sono proprietario della casa dove abito e vivo, non avendo eredi diretti vorrei sapere come posso sopperire alle mie sempre maggiori necessità economiche. Oltre la nuda proprietà mi hanno suggerito un “contratto di mantenimento”. Di cosa si tratta?

R. A differenza della Nuda Proprietà e/o al prestito vitalizio ipotecario – di solito quest’ultimo è concesso agli over 60 in cambio di una ipoteca sulla casa, il contratto di mantenimento è simile alla rendita, anche se non viene riconosciuta dal Codice Civile. La formula consente la cessione della propria casa in cambio dell’impegno della controparte ad assistere, sia fisicamente, moralmente ed economicamente senza passaggio di denaro, al contrario della Nuda Proprietà. Ovviamente il contratto, anche se atipico è legittimo se conforme al Codice Civile. Nel contratto ci devono essere ben dettagliate le prestazioni, l’impegno e il tipo di assistenza. Comunque si rende necessaria per la fattibilità di rivolgersi ad un Notaio, per non cadere in un contratto non conforme ai dettami della Legge.

D. Intendo aprire una seconda porta d’ingresso nell’immobile dove attualmente abito. Tecnicamente è fattibile e per questo ho avuto l’assicurazione di un mio tecnico di fiducia. Devo chiedere il permesso al condominio? Se sì, con quale maggioranza?

R. L’articolo 1102 del C.C. consente questa ulteriore apertura. Deve essere approvata dall’assemblea del condominio e non occorre una maggioranza particolare ma bensì quella ordinaria semplice (334/1000 millesimi).

a cura di Filippo Crocè