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APE: Le novità dal primo ottobre 2015

Pubblicato da quadrifoglio on 25 settembre 2015
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L’APE, l’Attestato di Prestazione Energetica, è documento essenziale per attestare la certificazione energetica degli edifici e mira a garantire all’utente finale informazioni utili tali da “fotografare” dal punto di vista “energetico” ogni stabile immesso sul mercato. Nell’Ape infatti sono presenti tanto dati generici quali i riferimenti catastali, il proprietario, indirizzo immobile ed il motivo per cui esso è stato rilasciato, quanto dati sensibili più specifici quali le emissioni annuali di CO2.

Per apportare migliorie ulteriori a quanto già esistente, dal primo ottobre 2015, verranno inserite alcune novità nella realizzazione di ogni APE, che apporteranno nuove modalità di calcolo e requisiti minimi d’efficienza rinnovati, una suddivisione degli edifici più specifica dove “debuttano” come tipologie di nuove opere le “nuove costruzioni” le “ristrutturazioni importanti”, le “riqualificazioni energetiche”, per un generale restyling, creando quello che in gergo è stato ribattezzato “APE ATTESTATO UNICO”.

L’Ape verrà sempre redatto da un professionista qualificato ed autorizzato (un architetto, un geometra o un ingegnere), e come riportato dal sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo economico, grazie alle semplificate metodologie di calcolo, si ridurranno ulteriormente il costo per l’utente finale. Saranno inoltre 10 i livelli di prestazione energetica, degli edifici dalla A (la migliore) alla G (la peggiore) con la differenza che dal 1 ottobre 2015, i primi 4 livelli saranno tutti raggruppati nella lettera “A”: (dalla A4 con massima efficienza alla A1). Come riportato nel testo del decreto è inoltre estremo il rigore nella cessazione della validità dell’Ape in caso di mancato rispetto dell’aggiornamento o di dichiarazioni inesatte presenti nello stesso: “Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’Ape decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica”. Tutto questo andrà poi a confluire in un processo di adeguamento e standardizzazione generale dell’Ape, uniformando le metodologie di rilascio da parte di regioni e provincie autonome, così come richiesto da specifiche direttive dell’Unione Europea (in particolare la direttiva 2010/31/UE).

Altra novità, progressivamente verrà realizzata una rinnovata banca dati nazionale sempre aggiornata a partire da 90 giorni dall’entrata in vigore del nuovo “APE ATTO UNICO” denominata (SIAPE – acronimo di Sistema Informatico per l’Attestazione delle Prestazioni energetiche) e la stessa ENEA (agenzia nazionale italiana per le nuove tecnologie in ambito energetico e lo sviluppo economico sostenibile) entro un termine superiore, 180 giorni, metterà a disposizione di tutti i cittadini una apposita sezione sul proprio sito da cui si potrà accedere alla SIAPE.
Giovanni Crocé, 9/2015.