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Diritti dell’inquilino: le casistiche per recedere dall’affitto

Pubblicato da quadrifoglio on 15 settembre 2016
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L’inquilino può recedere anticipatamente dall’affitto per gravi ragioni (il cosiddetto recesso legale) ed eventuali condizioni consentite nel contratto di affitto alias “ recesso convenzionale”. In entrambi i casi l’inquilino deve comunicare la volontà di recesso al padrone di casa almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. In questo vademecum ecco tutte le casistiche maggiormente frequenti.

La legge dispone determinate casistiche per permettere al conduttore di recedere in qualsiasi momento qualora ricorrano gravi motivi, con un preavviso di almeno sei mesi, da comunicarsi con lettera raccomandata. Sono da considerare gravi quei motivi che siano estranei alla volontà dell’inquilino, imprevedibili e successivi alla al momento della firma del contratto, tali da impedire una corretta fruizione dell’immobile.

Grave motivo, ad esempio, è un trasferimento imprevisto del lavoratore ad altra sede dell’azienda, posta in una località lontana; il trasferimento non doveva essere prevedibile al momento della firma della locazione. Viene considerato grave motivo, inoltre, una malattia invalidante che non consenta all’inquilino di percorrere le scale in un palazzo con le barriere architettoniche od un immobile improvvisamente divenuto umido e quindi nocivo alla salute degli inquilini per delle perdite d’acqua.

Altresì viene considerato grave motivo la rumorosità dell’immobile, dovuta a impianti condominiali divenuti obsoleti (il rumore non doveva essere già percepibile al momento della stipula del contratto, come nel caso di ascensore condominiale vicino alla camera da letto) o al cane del vicino che abbaia continuamente.

Le parti possono inserire nel contratto clausole che consentano al conduttore di recedere in qualsiasi momento dal contratto per ulteriori altri motivi, ma di tutto questo va dato preavviso al locatore con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Le parti possono prevedere che il recesso sia comunicato anche in una forma diversa rispetto alla raccomandata (es. telegramma o notifica giudiziaria) purché idonea ad attestare l’avvenuta ricezione da parte del locatore con un termine di preavviso pari a sei mesi.

Giovanni Crocé 09/2016