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Agevolazioni prima casa

Pubblicato da quadrifoglio on 11 febbraio 2016
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Le nuove regole valide anche per il passato, a contare è solo la categoria catastale.

Tra le specificazioni evidenziate dalla Commissione tributaria regionale di Roma per usufruire delle agevolazioni sulla prima casa vi è solo la categoria catastale, sempre seguendo la normativa europea, a contare è solo la categoria catastale, secondo quanto stabilito dalle regole in vigore dal 2014, anche nel caso in cui l’abitazione sia stata acquistata prima della riforma. A stabilirlo è stata la Commissione tributaria regionale di Roma.

Con la sentenza n 4449/1/15, il tribunale ha accolto il ricorso di una persona che, a seguito di un atto di rettifica l’Agenzia delle Entrate aveva revocato le agevolazioni perché l’immobile aveva una superficie complessiva di 308,65 m2, superiore al limite di 240 m2, oltre il quale, secondo le vecchie regole del 1969, la casa era da considerare come “Immobile di lusso”, L’uomo rivoltosi alla Ctp di Roma, che dopo averlo respinto in una prima istanza, ha accolto il ricorso, tenendo conto del principio dell’abolitio criminis stabilito dall’articolo 10 del decreto legislativo n23 del 14 marzo 2011. Secondo tale principio, “salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile”.

Considerando infatti che i criteri per la concessione dei benefici prima casa sono stati completamente rivisti dalla riforma del 2014, sono essi a prevalere su qualsiasi classificazione precedente. A dirlo era stata anche l’Agenzia delle Entrate, che nella circolare 2/E del 2014, al paragrafo 1,3 afferma che “a decorrere dal 1º gennaio 2014, l’applicabilità delle agevolazioni prima casa risulta vincolata, ai fini dell’imposta di registro, alla categoria catastale in cui è classificato o classificabile.

Giovanni Crocé 02/2016